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11 Gennaio 2014

Monitoraggio fiscale: tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove disposizioni in materia.

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Nella Circolare n. 38 del 23 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni contenute nell’articolo 9 della Legge n. 97 del 6 agosto 2013, in materia di monitoraggio fiscale.

La Circolare è stata suddivisa in sei diversi paragrafi.

Il primo paragrafo è stato dedicato agli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti: l’ambito soggettivo, con particolare attenzione alla figura del titolare effettivo; gli esoneri soggettivi; la consistenza delle attività di natura finanziaria e patrimoniale; la valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali.

Nel secondo paragrafo, sono state trattate le questioni relative agli obblighi di sostituzione di imposta: la tassazione alla fonte dei redditi e dei flussi finanziari esteri; i redditi esteri da assoggettare alla nuova ritenuta d’ingresso; la base imponibile della ritenuta; gli intermediari obbligati al prelievo.

Il terzo paragrafo ha riguardato gli esoneri oggettivi, il quarto paragrafo i trasferimenti, il quinto le sanzioni, il sesto la decorrenza.

In particolare, per quanto riguarda questo ultimo aspetto, nella Circolare è stato ricordato che le nuove disposizioni in materia di adempimenti del contribuente sono applicabili a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2013.

Inoltre, le disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge n. 167 del 1990 si applicano con riferimento ai redditi ed ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a partire dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, è stato ricordato che, tenuto conto dell’introduzione di modifiche ai requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, operative, in tutti i Paesi dell’Euro, a partire dal 1° febbraio 2014, un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha previsto che le ritenute e le imposte sostitutive derivanti dall’applicazione delle disposizioni suddette, dovute per il periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 giugno 2014, potranno essere versate entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei relativi interessi, ma senza applicazione di sanzioni.

Infine, con riferimento ai flussi esteri ricevuti nel mese di gennaio 2014, gli intermediari non opereranno il prelievo, ma effettueranno la segnalazione dell’operazione all’Amministrazione finanziaria. Il contribuente, entro il 30 giugno 2014, dovrà conferire all’intermediario l’incarico all’applicazione del prelievo, nel caso in cui sia dovuto.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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