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Novità Irpef - Ires
22 Dicembre 2012

Modello Unico Persone fisiche 2013: la bozza e’ disponibile on line.

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E’ disponibile dal 20 dicembre 2012, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, la bozza del nuovo modello Unico Persone Fisiche 2013.

Si ricorda che il modello Unico comprende la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione annuale Iva.

Il modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da tre fascicoli:

Il primo fascicolo, obbligatorio per tutti i contribuenti, è suddiviso in un frontespizio, nel prospetto dei familiari a carico e nei quadri RA (per i redditi dei terreni), RB (per i redditi da fabbricati), RC (per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati), RP (per gli oneri e le spese), RN (per il calcolo dell’Irpef), RV (per le addizionali dell’Irpef), CR (per i crediti d’imposta), RX (per le compensazioni ed i rimborsi) e CS (per il contributo di solidarietà).

Il secondo fascicolo contiene i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali ed assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili ed il modulo RW (per gli investimenti all’estero) ed il quadro AC (per gli amministratori di condominio). Inoltre, sono inserite le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti.

Il terzo fascicolo, infine, contiene i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e le istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione Iva.

Le principali novità previste per il prossimo anno sono:

– riguardo ai terreni, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale dei terreni, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi.

– riguardo ai fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati ad uso promiscuo dal professionista, non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall’Imu.

– per gli immobili esenti dall’Imu, anche se non locati, continuano ad applicarsi, se dovute, l’Irpef e le relative addizionali. Nelle istruzioni è anche specificato che la presenza di una causa di esenzione dall’Imu deve essere evidenziata nella colonna 9, nel quadro destinato ai terreni, e nella colonna 12, nel quadro destinato ai fabbricati.

– il reddito dei fabbricati di interesse storico ed artistico locati è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata del 5 % ed il canone di locazione ridotto del 35 %. Inoltre, per gli immobili di interesse storico ed artistico non locati, non si applica più il regime agevolato previsto dall’articolo 11 della Legge n. 413 del 30 dicembre 1991.

– se un immobile è utilizzato in parte come abitazione principale ed in parte è concesso in locazione, nel quadro RB dei redditi dei fabbricati, deve essere indicato il codice di utilizzo “11”, in caso di locazione in regime di libero mercato, o il codice “12”, per la locazione a canone concordato.

– riguardo alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 ed il 30 giugno 2013, è previsto un incremento della detrazione d’imposta dal 36 al 50 %, nel limite di spesa di 96.000 Euro (prima il limite di spesa era di 48.000 Euro). La detrazione è stata estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Tutti i contribuenti, inoltre, devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

– la detrazione del 55 %, prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, è ora estesa anche agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.

– tra i beneficiari dell’otto per mille del gettito Irpef sono stati inseriti la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale e la Chiesa apostolica in Italia. Inoltre, sarà possibile ridurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 Euro, le erogazioni liberali in denaro in favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, dell’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa apostolica in Italia.

– i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, saranno deducibili dal reddito complessivo soltanto per la parte che eccede 40 Euro.

Inoltre, nel secondo fascicolo, nel quadro RM, è stata sdoppiata la sezione destinata all’imposta sugli immobili detenuti all’estero ed all‘imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero.

Nel quadro RT, è stata inserita una nuova sezione che deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 20 %.


Nel terzo fascicolo, da rilevare l’introduzione del quadro LM che deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali e dall’esercizio di arti o professioni, determinato ai sensi del nuovo regime dei contribuenti minimi.

Inserita anche la nuova deduzione dell’Irap riguardante le spese per il personale dipendente ed assimilato.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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