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Novità Irpef - Ires
11 Maggio 2013

Modello 730: in una Circolare dell’Agenzia delle Entrate, tutti gli adempimenti di coloro che prestano l’assistenza fiscale.

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Con la Circolare n. 14 del 9 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha definito gli adempimenti che devono essere posti in essere da parte dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai Caf e dai professionisti abilitati, in relazione ai modelli 730/2013.

Il modello 730 può essere utilizzato, è ricordato nella Circolare, dai lavoratori dipendenti, dai pensionati e dai titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti.

Nel secondo paragrafo della Circolare, sono stati individuati i soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale. Si tratta, in particolare, dei sostituti d’imposta che hanno scelto di prestare l’assistenza, dei Caf-dipendenti e dei professionisti abilitati. Comunque, tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, devono effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Caf e dai professionisti abilitati.

Il terzo paragrafo della Circolare è dedicato ai compensi dovuti a tali soggetti.

Il quarto paragrafo riguarda la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve presentare entro il 16 maggio 2013 il modello 730/2013, debitamente compilato e sottoscritto, ed il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.

Il contribuente non deve produrre al sostituto d’imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati. Deve, invece, conservare tale documentazione fino al 31 dicembre 2017, per poi esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente che, invece, si avvale dell’assistenza fiscale di un Caf-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il 31 maggio 2013 il modello 730 già compilato o il modello predisposto dal soggetto che ha fornito la consulenza fiscale al contribuente. La dichiarazione deve essere comunque sottoscritta dal contribuente. Anche in questo caso, deve essere consegnato il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef.

Il contribuente dovrà esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati indicati nella dichiarazione ed il rispetto delle disposizioni riguardanti gli oneri deducibili e quelli per i quali spetta una detrazione, le detrazioni ed i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto. La documentazione dovrà comunque essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2017 e, se richiesta, dovrà essere esibita ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Nel modello 730-2, il Caf o il professionista devono indicare se intendono o meno assumere l’impegno di informare direttamente il contribuente, qualora il contribuente stesso ne abbia fatto richiesta, riguardo ad eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative ad irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata.

I documenti esibiti dai contribuenti possono essere indicati in forma sintetica se il Caf o il professionista ne conserva copia. Altrimenti, devono essere indicati analiticamente, sempre nel modello 730-2.

Il quinto paragrafo della Circolare è destinato a particolari tipologie di dichiarazioni. Si tratta della dichiarazione congiunta, presentata dai coniugi non legalmente o effettivamente separati, e della dichiarazione “730-integrativo”.

Il sesto paragrafo riguarda la fase dell’elaborazione del modello 730, il settimo quella degli esiti e della trasmissione della dichiarazione.

In particolare, entro il 14 giugno 2013, il sostituto d’imposta consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3. La dichiarazione consegnata al contribuente è copia della dichiarazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Il sostituto, inoltre, deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione entro il 1° luglio 2013. Entro la medesima data, il sostituto deve consegnare anche le buste chiuse contenenti i modelli 730-1. Infine, le dichiarazioni ed i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto d’imposta sino al 31 dicembre 2015.

Inoltre, entro il 17 giugno 2013, il Caf ed il professionista abilitato devono consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata in relazione ai controlli eseguiti ed il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3. Il Caf ed il professionista abilitato devono conservare copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e dei modelli 730-1 fino al 31 dicembre 2015. Entro il 1° luglio 2013, inoltre, il Caf ed il professionista abilitato devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.

L’ottavo paragrafo della Circolare riguarda il risultato contabile modello 730-4. Il nono paragrafo è dedicato, invece, ai conguagli.

Infine, il decimo ed ultimo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda alcune situazioni particolari: la cessazione del rapporto di lavoro e l’assenza di retribuzione, il decesso del contribuente, gli eventi eccezionali.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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