L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 9 novembre 2006, n. 128, ha precisato che, in presenza di svalutazioni effettuate nel biennio 2002-2003 volontariamente riprese a tassazione, le minusvalenze relative a partecipazioni con requisiti pex realizzate nel periodo 2004 e 2005 rimangono indeducibili e non opera la disposizione transitoria che stabilisce la possibilità di continuare a dedurle.
Inoltre svalutazioni e minusvalenze continuano a rimanere indeducibili per un importo pari ai dividendi esteri percepiti in regime madre-figlia, secondo quanto previsto dal comma 5, art. 96, TUIR.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006
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