NULL
Novità Irpef - Ires
1 Gennaio 1970

Minusvalenze PEX: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Scarica il pdf

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 9 novembre 2006, n. 128, ha precisato che, in presenza di svalutazioni effettuate nel biennio 2002-2003 volontariamente riprese a tassazione, le minusvalenze relative a partecipazioni con requisiti pex realizzate nel periodo 2004 e 2005 rimangono indeducibili e non opera la disposizione transitoria che stabilisce la possibilità di continuare a dedurle.

Inoltre svalutazioni e minusvalenze continuano a rimanere indeducibili per un importo pari ai dividendi esteri percepiti in regime madre-figlia, secondo quanto previsto dal comma 5, art. 96, TUIR.

Fonte:  www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto