Con la Risoluzione n. 35 del 25 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni riguardo alle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
In particolare, riguardo all’ipotesi di esonero in caso di reddito complessivo non superiore a cinquecento Euro e formato esclusivamente da redditi derivanti da terreni e/o fabbricati, nel reddito dei fabbricati deve essere sempre incluso il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze. Si tratta, infatti, a tutti gli effetti di un reddito di natura fondiaria.
L’Agenzia ha, altresì, precisato che i criteri predisposti da essa stessa per il controllo e la liquidazione dell’imposta del modello 730/2011 sono conformi a questa regola.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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