Con Risoluzione 3 aprile 2008, n. 9, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU (Mod. UNICO 2008).
In particolare, relativamente al limite annuale di utilizzo dei crediti in esame, introdotto dalla Finanziaria 2008 e pari ad euro 250.000,00, il Ministero si è espresso in ordine:
- al coordinamento di tale nuovo limite con quello più generale, di cui all’art. 25, comma 2, D.L. 241/1997, pari ad euro 516.456,90;
- alle modalità di funzionamento del meccanismo di riporto in avanti delle eccedenze di crediti d’imposta non compensati nell’anno.
La Risoluzione, precisa che il nuovo limite si riferisce all’utilizzo in compensazione dei soli crediti relativi al quadro RU, cumulandosi così con quello di carattere generale stabilito dal D.L. 241/1997. Pertanto, fermo restando il limite specifico dei 250.000,00 euro, il contribuente potrà effettuare compensazioni di tipo orizzontale per ulteriori 516.456,90 euro, per un importo complessivo pari a 766.456,90 euro annuali.
Relativamente al meccanismo di riporto in avanti dell’eccedenza di crediti non utilizzati per effetto del nuovo limite, la risoluzione ricorda che tale eccedenza è utilizzabile senza limiti nel terzo anno solare successivo a quello della sua nascita. Inoltre, la nuova regola si applica sia ai crediti di nuova generazione, sia a quelli già maturati in anni precedenti al 2008 e non ancora utilizzati.
Fonte: www.seac.it
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