Con Risoluzione 24 ottobre 2008, n. 401, l’Agenzia delle Entrate interviene sulla disciplina della deducibilità delle erogazioni liberali in favore delle ONLUS che effettuano prestazioni erogative di cui all’art. 100, comma 2, lett. h) TUIR.
L’Amministrazione finanziaria sancisce il principio in forza del quale le liberalità alle ONLUS sono deducibili dal reddito d’impresa dichiarato (nel limite del 2%) anche nell’ipotesi in cui esse non siano utilizzate direttamente dall’ente ricevente ma siano riversate in beneficenza ad un fondo speciale di solidarietà.
Nel caso specifico, è stata ammessa l’agevolazione fiscale con riferimento alle somme riversate dalla ONLUS al fondo speciale di solidarietà istituito dall’art. 81, commi 29 e seguenti, D.L. n. 112/2008, destinato al “soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti“.
Fonte: www.seac.it
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