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Novità Irpef - Ires
1 Ottobre 2011

Libera professione svolta con un’organizzazione modesta: e’ comunque dovuta l’Irap.

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 19688 del 27 settembre 2011, accogliendo l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, ha affermato che, in tema di Irap, l’applicazione dell’imposta è esclusa soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto fondate le richieste di rimborso dell’Irap presentate da tre professionisti (ragioniere economista d’azienda, avvocato e ragioniere commercialista), che svolgevano contestualmente la loro professione, sulla base della considerazione che nei loro confronti non poteva rilevarsi la presenza di un’autonoma organizzazione, dal momento che l’attività era svolta con un assetto organizzativo di rilievo minimale. Si trattava, quindi, di un’attività, a quanto osservato dai giudici d’appello, nella quale non era possibile individuare gli elementi sufficienti per farne scaturire la tassazione, anche perché “l’elemento organizzativo di regola non è riscontrabile nell’attività di lavoro autonomo”.

In parziale contrasto con la giurisprudenza prevalente, la Suprema Corte ha affermato che l’Irap può essere applicata in tutti quei casi nei quali l’attività viene svolta mediante un’organizzazione, sia pur modesta. Nel caso di specie, secondo la Corte, la Commissione Tributaria Regionale aveva errato nel non rilevare che i contribuenti erano dei liberi professionisti, che perciò operavano con autonoma organizzazione, e quindi non in maniera subordinata o di collaborazione, né saltuaria né occasionale, bensì con una propria struttura, anche se di modesta entità, tale da costruire la base reale dell’imposizione specifica, e ciò anche prescindendo dal reddito finale.  
 
 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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