Con Sentenza 4 dicembre 2006, n. 25684, la Corte di Cassazione ha fornito una interpretazione estensiva sugli elementi utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per procedere all’accertamento induttivo.
Nel caso di specie, una società contestava la rettifica della dichiarazione dei redditi a seguito di accertamento induttivo basato su gravi incongruenze tra le fatture di acquisto contabilizzate ed i prezzi di alcuni prodotti e anche in base all’applicazione degli studi di settore. Secondo la società, non è sufficientemente attendibile una media aritmetica relativa a tutti i prodotti prendendone in considerazione, però, solo alcuni.
In merito agli elementi utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria, la Corte, respingendo il ricorso della società, ha fornito due importanti precisazioni. Innanzitutto è legittimo da parte dell’Amministrazione finanziaria procedere alla verifica solamente di dati significativi, anziché della generalità di essi. In secondo luogo, sempre ai fini dell’accertamento, essa può avvalersi anche degli studi di settore che hanno valenza per il passato in quanto l’art. 62-sexies, Legge n. 331/1993 è da considerarsi come norma di azione, cioè volta a disciplinare l’attività accertativa dell’Amministrazione e non a regolare i rapporti tra questa e il contribuente solo per le annualità cui si riferiscono i singoli studi di settore.
Fonte: www.seac.it
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