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Novità Irpef - Ires
3 Maggio 2013

Legge di Stabilita’ 2013: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novita’ in materia di imposte dirette.

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Nella Circolare n. 12 del 3 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni in materia fiscale contenute nella Legge di Stabilità 2013.

In particolare, riguardo all’imposta sul reddito delle persone fisiche, evidenziamo le seguenti novità fiscali trattate nella Circolare:

– a decorrere dal 1° gennaio 2013, un incremento della detrazione Irpef per i figli a carico: da 800 a 950 Euro, l’importo della detrazione per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età pari o superiore a tre anni; da 900 a 1.220 Euro, l’importo della detrazione per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni; da 220 a 400 Euro, l’importo aggiuntivo della detrazione per ciascun figlio portatore di handicap.

la proroga per l’anno 2013 della detrazione Irpef per i carichi di famiglia prevista in favore dei soggetti non residenti. La detrazione Irpef prevista per l’anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto Irpef per l’anno 2013. Di conseguenza, la determinazione dell’acconto Irpef dovuto per il 2013 deve avvenire senza tener conto della detrazione in questione. Anche la misura dell’acconto dell’Irpef dovuto per l’anno 2014 deve essere determinata non tenendo conto della proroga della detrazione per il 2013.

la proroga per l’anno 2013 dell’agevolazione Irpef per i lavoratori cosiddetti frontalieri, nella misura già prevista per il 2012.

– ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi e limitatamente ai periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario. La rivalutazione deve essere operata con l’aliquota del 15 %, ad eccezione del reddito dominicale ed agrario proveniente da terreni agricoli e da terreni non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, per i quali è prevista la rivalutazione con aliquota del 5 %. Le rivalutazione del 15 % e del 5 % devono essere applicate sull’importo risultante dalla rivalutazione già operata ai sensi della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Riguardo ai redditi d’impresa, evidenziamo le seguenti novità fiscali:

la riduzione al 20 % della percentuale della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore. La nuova percentuale di deducibilità trova applicazione riguardo alle spese relative ad autovetture ed autocaravan, ai ciclomotori e motocicli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. La riduzione della percentuale di deducibilità delle spese riguarda anche i veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni in forma individuale, ricordando che la deducibilità continua ad essere limitata alle spese relative ad un solo veicolo. Restano fermi gli altri limiti della deducibilità delle spese in questione, come il limite dell’80 % per le spese relative ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013.

l’aumento delle deduzioni dalla base imponibile Irap.

l’abrogazione della tassazione su base catastale delle società agricole. In particolare, le disposizioni abrogate con la Legge di Stabilità 2013 sono il comma 1093 ed il comma 1094 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Il comma 1093 prevedeva la possibilità per le società di persone, per le società a responsabilità limitata e per le società cooperative, aventi la qualifica di società agricole, di optare per l’imposizione sui redditi su base catastale ai sensi dell’articolo 32 del TUIR. Il comma 1094 prevedeva, invece, la possibilità per gli imprenditori agricoli o per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di optare per la determinazione forfetaria del reddito mediante l’applicazione all’ammontare dei ricavi del coefficiente di redditività del 25 %. Le opzioni che sono già state esercitate ai sensi dei commi 1093 e 1094 perderanno efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014.

Altre novità sono state previste riguardo alla disciplina dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, gravante sulle imprese che esercitano attività assicurativa.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Stabilità 2013 è intervenuta riguardo al trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate da soggetti esercenti attività d’impresa entro il 31 dicembre 1995.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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