NULL
Novità Irpef - Ires
19 Novembre 2011

Legge di Stabilita’ 2012: tutte le novita’ di rilevanza fiscale.

Scarica il pdf

La Camera dei Deputati, nella seduta del 12 novembre 2011, ha approvato in via definitiva la Legge di Stabilità 2012, che è stata poi pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011. Si ricorda che le disposizioni contenute in tale Legge entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La Legge in questione ha previsto una serie di interventi volti a favorire la crescita del Paese, a contenere le spese e ad acquisire future entrate. Tra questi, ricordiamo l’introduzione dell’età minima per la pensione di vecchiaia, per uomini e donne, di 67 anni a decorrere dal 2026, e le disposizioni in materia di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che stabiliscono il conferimento di beni immobili di proprietà dello Stato a fondi comuni di investimento immobiliare ed a società di gestione e la destinazione dei proventi derivanti dalla cessione delle quote dei fondi e delle azioni delle società di gestione alla riduzione del debito pubblico.

La Legge di Stabilità per il 2012 contiene, inoltre, delle norme sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; l’estensione a tutto il territorio nazionale, in via sperimentale, delle disposizioni relative alle cosiddette “zone a burocrazia zero”; la riduzione degli oneri amministrativi per cittadini ed imprese; delle norme sugli ordini professionali, nella direzione della liberalizzazione (riforma degli ordinamenti professionali mediante D.P.R., eliminazione del riferimento alle tariffe professionali nella determinazione del compenso effettuata per iscritto, introduzione della possibilità di costituire società tra professionisti anche con soci non professionisti).

Ancora, nella Legge approvata è stato disposto l’azzeramento, per i primi tre anni, della quota di contribuzione per i contratti di apprendistato relativi agli anni 2012 – 2016 per i datori di lavoro che occupano fino a nove addetti, e sono state introdotte nuove disposizioni per il sostegno dell’occupazione femminile e per il ricorso al lavoro a tempo parziale.

Dal punto di vista più prettamente fiscale, ricordiamo le seguenti disposizioni:

– sono stati destinati 400 milioni al rifinanziamento del cinque per mille per il 2012;

– è stato prorogato per il 2012 lo specifico regime fiscale agevolato previsto per il personale del comparto della pubblica amministrazione della sicurezza, difesa e soccorso pubblico (articolo 33);

– è stato esteso anche al 2012 il regime di tassazione agevolata (imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunale e regionale con aliquota del 10 %) sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi della produttività (articolo 33);

– è stato stabilito (articolo 14) che i soggetti in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, e cioè tramite bonifici, assegni, carte di credito, prepagate o di debito, possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili;

– sono stati innalzati i limiti per accedere alla liquidazione trimestrale dell’Iva (articolo 14). Si applicano, infatti, gli stessi nuovi limiti fissati per il regime di contabilità semplificata: 400 mila Euro di ricavi per chi effettua prestazioni di servizi e 700 mila Euro per le altre attività;

– sono state previste delle misure di defiscalizzazione per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali da parte delle società di progetto (articolo 18). In particolare, le imposte sui redditi e l’Irap generate durante il periodo di concessione, e l’Iva dovuta, potranno essere compensate totalmente o parzialmente con il contributo pubblico a fondo perduto, la cui misura massima non può eccedere il 50 % del costo dell’investimento;

– è stato aumentato il contributo unificato (articolo 28). In particolare, è stato aumentato della metà il contributo unificato per i giudizi di impugnazione e raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. Inoltre, la parte attrice, quando modifica la domanda o formula chiamata in causa, alla quale consegue l’aumento del valore della causa, deve farne espressa dichiarazione e procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono un intervento autonomo sono tenute a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. Il maggior gettito derivante dall’applicazione di tali disposizioni sarà destinato specificamente al Ministero della Giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. L’aumento del contributo riguarda anche le controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o, nei casi nei quali la pubblicazione non sia prevista, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge;

– è stato stabilito che, nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, la riscossione riprenderà, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori, mediante il pagamento agevolato in centoventi rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2012. L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, sarà comunque ridotto al 40 % (articolo 33);

– è stata stabilita l’entrata a regime dello sconto fiscale a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante. In particolare, potrà essere applicata una deduzione all’ammontare dei ricavi conseguiti, secondo delle percentuali fisse. Contestualmente, è stato disposto un aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante. Infine, è stato disposto che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge (dal 2012), le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore a 100 Euro, saranno gratuite sia per l’acquirente che per il venditore (articolo 34).   

    

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto