La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 1377 del 17 gennaio 2012, ha dato ragione al Procuratore della Repubblica che aveva proposto ricorso nei confronti della decisione di non luogo a procedere emessa nei confronti di un agente immobiliare, accusato di aver occultato, allo scopo di evasione fiscale, tre contratti preliminari di compravendita riguardanti tre unità immobiliari il cui prezzo effettivamente corrisposto era stato poi ridotto nei successivi rogiti.
Il Giudice aveva sostenuto che il contratto di compravendita non fosse da considerarsi un documento del quale è obbligatoria la conservazione e, quindi, nel caso di specie, non potesse configurarsi la violazione, contestata all’imputato, del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, secondo il quale deve essere sanzionato come reato l’occultamento o la distruzione totale o parziale, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva o di consentire l’evasione a terzi, delle scritture contabili o dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
Secondo la Suprema Corte, invece, i documenti che devono essere conservati sono anche le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e dalla tipologia dell’attività svolta. In particolare, con riferimento all’ipotesi dell’agente immobiliare, la Corte di Cassazione ha affermato che “è pacifico che la conclusione dell’affare ed il conseguente diritto alla provvigione per il mediatore coincide con la conclusione del contratto preliminare e non del rogito notarile, con la conseguenza, per quanto attiene agli aspetti fiscali, che quanto corrisposto da coloro che hanno concluso l’affare ha natura di costo deducibile e, per l’agente immobiliare, di ricavo imponibile”.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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