Con Risoluzione 19 giugno 2008, n. 251, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fusione inversa per incorporazione della società esterna al consolidato (controllante) da parte della società consolidante (controllata), non rappresenta un’ipotesi di interruzione del regime di tassazione consolidata.
Secondo l’Agenzia, infatti, tale operazione non si colloca nell’ambito delle operazioni disciplinate dall’articolo 124, comma 5, TUIR (in base al quale la continuazione del consolidato è ammessa esclusivamente a seguito di parere favorevole dell’Agenzia in risposta ad una istanza di interpello), bensì nell’ambito delle operazioni disciplinate dall’articolo 11, comma 3, D.M. 9 giugno 2004, il quale stabilisce che:
“la fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’articolo 117 del testo unico”.
Tuttavia, le perdite fiscali della società incorporata non possono essere utilizzate all’interno del consolidato per effetto delle limitazioni poste dall’articolo 118, comma 2, del TUIR.
Fonte: www.seac.it
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