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15 Ottobre 2010

L’assoggettabilità a ritenuta d’acconto delle somme liquidate in sentenza. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

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Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 106 del 13 ottobre 2010, è stata affrontata la questione dell’assoggettabilità a ritenuta d’acconto delle somme liquidate in sentenza a carico di un soggetto sostituto d’imposta ed in favore di un professionista (nel caso specifico, di un notaio).

L’Agenzia, in primo luogo, ha richiamato l’indirizzo, ormai consolidato, che afferma l’obbligatorietà in capo al sostituto d’imposta di operare le ritenute di legge sulle somme aventi natura di reddito, anche se corrisposte a seguito di un provvedimento giudiziale.

Ha, poi, precisato che la ritenuta d’acconto deve essere applicata se le somme erogate costituiscono un provento sostitutivo di reddito di lavoro autonomo. E, nel caso in questione, la ritenuta d’acconto dovrà, quindi, sicuramente essere applicata alle somme dovute dalla società soccombente al professionista, in quanto erogate a compensazione di mancati guadagni professionali (come stabilito dalla sentenza). 

Sono assoggettabili alla ritenuta d’acconto anche i rimborsi dei costi che, essendo deducibili, concorrono alla formazione del reddito. Di conseguenza, sono assoggettabili a ritenuta anche le spese processuali liquidate in sentenza, che, in quanto sostenute per ottenere in giudizio un risarcimento dei danni per mancato guadagno professionale, sono inerenti all’attività professionale e, pertanto, deducibili dal reddito.

L’Agenzia, infine, ha precisato che il professionista che non ha dedotto le spese processuali nel periodo d’imposta nel quale le ha sostenute può recuperare la maggiore imposta versata presentando la dichiarazione integrativa, se ancora nei termini, o l’istanza di rimborso.   

 

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