NULL
Novità Irpef - Ires
19 Luglio 2008

L’associato deve pagare l’Irap anche sulle attività diverse da quelle svolte in forma associata

Scarica il pdf

Con Sentenza 10 luglio 2008, n. 19138, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di IRAP affermando che il professionista facente parte di uno studio associato che svolge anche attività distinte e separate da quelle esercitate in forma associata, relativamente a quest’ultime è soggetto al pagamento dell’IRAP.

Secondo i giudici tributari, infatti, la partecipazione all’associazione fa conseguire ai suoi aderenti utilità aggiuntive e vantaggi organizzativi. Pertanto, per sottrarsi al pagamento dell’imposta, il professionista deve riuscire a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi derivanti dalla sua adesione all’associazione.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
4 Ottobre 2024
Esenzione IMU per enti non commerciali: indicazioni dal MEF

Il 16 luglio 2024, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la circolare n. 2, che...

4 Ottobre 2024
Codici imposta sostitutiva sugli straordinari del personale sanitario

Il 22 luglio 2024 sono stati istituiti, attraverso la risoluzione n. 36/E, i codici...

4 Ottobre 2024
Le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e Gse

Il 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti fiscali...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto