Con Sentenza 10 luglio 2008, n. 19138, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di IRAP affermando che il professionista facente parte di uno studio associato che svolge anche attività distinte e separate da quelle esercitate in forma associata, relativamente a quest’ultime è soggetto al pagamento dell’IRAP.
Secondo i giudici tributari, infatti, la partecipazione all’associazione fa conseguire ai suoi aderenti utilità aggiuntive e vantaggi organizzativi. Pertanto, per sottrarsi al pagamento dell’imposta, il professionista deve riuscire a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi derivanti dalla sua adesione all’associazione.
Fonte: www.seac.it
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