Con Risoluzione 26 gennaio 2010, n. 3, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito presentato dall’amministrazione della Regione Piemonte, ha chiarito che la detrazione IRPEF del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per gli stessi interventi, dall’Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
Trova quindi concreta applicazione il principio di incumulabilità tra le diverse agevolazioni contenuto nel D.L. n. 185/2008 al fine di adeguare la normativa nazionale alle direttive comunitarie.
Pertanto, i contribuenti che dal 1º gennaio 2009 sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica, sono obbligati a scegliere quale agevolazione fiscale fruire, ovvero la detrazione IRPEF del 55% oppure, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi concessi a livello comunitario, regionale o locale.
Fonte: www.seac.it
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