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Novità Irpef - Ires
23 Marzo 2012

L’Ace diventa operativo: tutte le disposizioni di attuazione in un Decreto del Ministero dell’Economia.

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Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012, sono state emanate le disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (Decreto “salva Italia”), riguardante l’Aiuto alla crescita economica (il cosiddetto Ace). Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2012.

L’Ace è stato introdotto dal Decreto Legge suddetto per le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale.

In particolare, per i soggetti Ires, è ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato l’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Per le società e gli enti commerciali non residenti, inoltre, le disposizioni introdotte dal Decreto di attuazione troveranno applicazione con riferimento alle stabili organizzazioni presenti nel territorio italiano ed avranno riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Riguardo alla nozione di rendimento nozionale, nel Decreto ministeriale è stato stabilito che il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinato mediante l’applicazione di un’aliquota percentuale individuata annualmente dal Ministero dell’Economia, con un Decreto da emanare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due anni successivi, l’aliquota è stata già fissata al 3 %.

Inoltre, l’importo del rendimento nozionale che superi il reddito complessivo netto dichiarato potrà essere computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi.

Ancora, riguardo al capitale proprio esistente alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, questo sarà costituito dal patrimonio netto risultante dal bilancio, senza che si tenga conto dell’utile del medesimo esercizio.

Ulteriori precisazioni sono state fornite nel Decreto di attuazione riguardo agli elementi positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio.

Evidenziamo, in particolare, che per le imprese costituite successivamente al 31 dicembre 2010 si assume come incremento anche il patrimonio di costituzione o il fondo di dotazione, per la parte derivante da conferimenti in denaro.

Per i soggetti aderenti al consolidato nazionale (o mondiale), è stato specificato che l’importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato, fino a concorrenza dello stesso. L’eccedenza che non trova capienza è computata in aumento del rendimento nozionale dell’esercizio successivo da ciascuna società o da ciascun ente ed è ammessa in deduzione. Inoltre, le eccedenze del rendimento nozionale generatesi prima dell’esercizio dell’opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato delle singole società.

Ancora, in caso di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale, l’importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata che supera il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita a ciascun socio concorre a formare il rendimento nozionale del socio medesimo ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato. Inoltre, le eccedenze di rendimento nozionale generatesi presso la società partecipata prima dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa società.

Nel Decreto è stato stabilito che le disposizioni in esso contenute si applicano anche, in quanto compatibili, alle persone fisiche ed alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. In luogo della variazione in aumento del capitale proprio sarà preso in considerazione il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.

Nel Decreto, inoltre, è stato precisato che sono comunque escluse dall’ambito di applicazione della misura in questione le società assoggettate alla procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, gli enti non commerciali.

Infine, è stato precisato che, in ciascun esercizio, la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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