Nella Circolare n. 32 dell’8 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo ai criteri di valutazione delle istanze di rimborso relative alle ritenute sui dividendi in uscita, corrisposti alle società ed agli enti residenti nell’Unione Europea e dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 19 novembre 2009.
In tale pronuncia è stato affermato dai giudici europei che l’Italia, avendo assoggettato i dividendi distribuiti alle società stabilite in altri Stati membri ad un regime fiscale meno favorevole di quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle norme comunitarie.
La Finanziaria 2008, infatti, ha già previsto, in attuazione dei principi comunitari, l’applicazione delle ritenute in questione nella misura pari all’1,375 % (il 5 % – quota dei dividendi che partecipa al reddito – del 27,5 % – l’aliquota Ires) e non più del 27 %. La disposizione trova applicazione, però, solo agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La riduzione, quindi, non riguarda gli utili prodotti negli esercizi precedenti, per i quali continua a valere la maggiore ritenuta pari al 27 %. Tale limitazione temporale della decorrenza del nuovo sistema di tassazione dei dividendi in uscita comporta, quindi, un diverso trattamento delle società estere rispetto alle società residenti in Italia.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato quale siano le condizioni soggettive ed oggettive da considerare nell’ambito della valutazione delle istanze di rimborso fondate sull’applicabilità diretta della pronuncia della Corte di giustizia europea, relative ai dividendi formatisi prima del 1° gennaio 2008.
In particolare, deve trattarsi di istanze presentate da società che detengono partecipazioni transfrontaliere non qualificate, ai sensi della Direttiva 90/435/CE. Inoltre, deve trattarsi di dividendi in uscita verso Stati membri dell’Unione Europea, e non anche di dividendi in uscita verso Stati terzi, anche se aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Devono essere prese in considerazione, precisa l’Agenzia, soltanto le istanze relative a ritenute su dividendi soggetti al nuovo regime tributario in vigore dal 1° gennaio 2004. Le istanze, inoltre, devono essere presentate tempestivamente e cioè entro il termine di 48 mesi dall’effettuazione della ritenuta.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che è necessario, per stabilire se effettivamente vi è stata una discriminazione ai danni della società che richiede il rimborso, valutare quale sia il trattamento fiscale riservato alla società percipiente nel Paese di residenza. Se, infatti, la società percipiente non è assoggettata all’imposta sul reddito nello Stato di residenza, deve ritenersi che la ritenuta in uscita applicata in Italia non ha costituito un disincentivo ad effettuare degli investimenti nel nostro Paese.
E’ importante, inoltre, che l’Amministrazione finanziaria verifichi che lo stabilimento in un altro Stato dell’Unione Europea della società titolare delle partecipazioni nella società italiana e che le transazioni che hanno ad oggetto le medesime partecipazioni non costituiscano una costruzione di mero artificio, al fine di compiere una frode fiscale. In questi casi l’istanza di rimborso non potrà essere accolta sulla base dell’interesse generale a contrastare le frodi fiscali.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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