Con Sentenza n. 28016/2009, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui la ritardata rilevazione di un costo relativo all’anno precedente nel bilancio di esercizio, non giustifica la ripresa a tassazione dello stesso, sebbene ciò rappresenti una violazione di legge, a condizione però che non vi sia alcuna alterazione dei risultati economici d’esercizio.
Secondo i giudici, inoltre, la disapplicazione della regola generale, nel caso di specie, non ha comportato alcuna sottrazione di materia imponibile.
Fonte: www.seac.it
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