NULL
Novità Irpef - Ires
27 Luglio 2013

Irap: l’avvocato che si avvale nello studio di praticanti non e’ tenuto di per se’ a versare l’imposta.

Scarica il pdf

Nella Sentenza n. 17920 del 23 luglio 2013, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che la presenza di praticanti in uno studio professionale non è sufficiente di per sé a determinare quella “stabile organizzazione” che determina la sottoposizione ad Irap.

Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l’utilizzo di un collaboratore, che non sia già lui stesso avvocato, non può ravvisare un principio di organizzazione, dal momento che l’apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il proprio iter formativo.

La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso proposto dal contribuente che esercita la professione di avvocato e che aveva richiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’Irap versata.

Il Giudice di merito che aveva pronunciato la Sentenza impugnata avrebbe dovuto provvedere ad una puntuale motivazione riguardo alla natura ed alla quantità delle funzioni svolte dai praticanti.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
4 Settembre 2026
Decreto fiscale “Omnibus” 2026: tutte le principali novità per fisco, imprese e contribuenti

Il nuovo decreto fiscale “Omnibus” introduce un ampio pacchetto di disposizioni che...

4 Settembre 2026
Rientro dalle ferie? Guida su come sanare un versamento in ritardo

Rientro dalle ferie e versamento fiscale dimenticato? Scopri come sanarlo con il...

4 Settembre 2026
Reverse charge IVA: cos’è e quando si applica

Il reverse charge, o inversione contabile, è un meccanismo speciale di applicazione...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto