La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha emesso una nuova Sentenza in materia di Irap.
Si tratta della Sentenza n. 12507 del 22 maggio 2013, relativa ad un ricorso presentato da un’associazione professionale di commercialisti avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria relativo alle istanze di rimborso dell’imposta versata.
Nella pronuncia della Commissione Tributaria Regionale era stata data ragione all’associazione contribuente ed era stato rilevato che l’associazione medesima risultava, con affermazione non smentita, né contestata dall’Agenzia delle Entrate, priva di qualsiasi tipo di rapporto con collaboratori dipendenti o coordinati in via continuativa. L’associazione disponeva, inoltre, soltanto di un’autovettura per ciascuno dei due commercialisti che ne facevano parte e di poche dotazioni strumentali di valore non particolarmente ingente. Non sussisteva, quindi, secondo i Giudici di secondo grado, l’autonoma organizzazione richiesta per l’assoggettamento all’Irap. Infine, risultavano congrui con il volume del fatturato i compensi corrisposti a terzi.
La Corte di Cassazione non ha ritenuto corrette le conclusioni dei Giudici della Commissione Regionale. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, l’esercizio in forma associata di una professione liberale è una circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di mezzi e strutture, anche se non di particolare onere economico, e dell’intento di avversi della reciproca collaborazione e competenze, o della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, così da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio.
Quindi, legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’Irap, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.