NULL
Novità Irpef - Ires
20 Aprile 2013

Irap: il professionista che affida a terzi in via continuativa i servizi di segreteria svolge comunque un’attivita’ autonomamente organizzata.

Scarica il pdf

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 8962 del 12 aprile 2013, ha affermato, in tema di Irap, che, alla stregua dei principi consolidati in materia, l’impiego non occasionale di lavoro altrui deve ritenersi di per sé integrativo del requisito dell’autonoma organizzazione.

Nella Sentenza dell’aprile 2013, è stata richiamata una precedente Sentenza della Cassazione del 2010, nella quale veniva riconosciuto che, in tema di Irap, il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
24 Luglio 2026
Debiti con il Fisco: Le Soluzioni Che Non Sapevi di Avere

Hai debiti con il Fisco? Scopri rateizzazioni fino a 120 rate, Rottamazione-quinquies,...

24 Luglio 2026
Split payment prorogato fino al 2029: l’Unione europea conferma la misura anti-evasione

L'Unione europea ha autorizzato l'Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello...

24 Luglio 2026
Buoni fruttiferi postali: quando gli interessi sono esenti per i residenti nei Paesi white list

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i cittadini residenti all'estero possono...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto