La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 15641 del 21 giugno 2013, ha affermato che l’attività di agente di commercio e l’attività di promotore finanziario sono escluse dall’applicazione dell’Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzate.
E’ stato ricordato che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ed impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente, che richiede il rimborso dell’imposta che si asserisce non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
Più in generale, la Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di Irap, l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Per quanto riguarda l’attività degli agenti di commercio, la Suprema Corte ha richiamato la pronunce delle Sezioni Unite con le quali è stato escluso che gli agenti di commercio siano ineluttabilmente compresi nel novero dei contribuenti comunque tenuti al pagamento dell’Irap. Anche per costoro, infatti, occorre verificare la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.