Con la Risoluzione n. 2 del 4 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una consulenza giuridica in merito alla corretta applicazione della ritenuta d’acconto del 10 %, relativa ai bonifici per spese di intervento di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, nel caso di attività svolte da consorzi di imprese.
La questione è stata posta in quanto l’ordinaria condizione dei consorzi di imprese è quella del pareggio economico e, quindi, generalmente mancano degli importi sui quali i consorzi possono scomputare le ritenute d’acconto Ires subite.
L’Agenzia delle Entrate è giunta alla conclusione che le ritenute subite dai consorzi di imprese con attività esterne e senza finalità lucrative, per le prestazioni di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, una volta azzerati gli eventuali debiti Ires dei consorzi medesimi, possono essere trasferite alle singole imprese consorziate che hanno effettivamente eseguito i lavori.
Ciò, però, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento delle ritenute risulti da un atto di data certa, quale un verbale del Consiglio di Amministrazione o l’atto costitutivo del consorzio.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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