NULL
Novità Irpef - Ires
14 Gennaio 2011

Interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica da parte di consorzi di imprese: la ritenuta puo’ essere trasferita alle imprese consorziate.

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 2 del 4 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una consulenza giuridica in merito alla corretta applicazione della ritenuta d’acconto del 10 %, relativa ai bonifici per spese di intervento di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, nel caso di attività svolte da consorzi di imprese.
La questione è stata posta in quanto l’ordinaria condizione dei consorzi di imprese è quella del pareggio economico e, quindi, generalmente mancano degli importi sui quali i consorzi possono scomputare le ritenute d’acconto Ires subite.
L’Agenzia delle Entrate è giunta alla conclusione che le ritenute subite dai consorzi di imprese con attività esterne e senza finalità lucrative, per le prestazioni di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, una volta azzerati gli eventuali debiti Ires dei consorzi medesimi, possono essere trasferite alle singole imprese consorziate che hanno effettivamente eseguito i lavori.
Ciò, però, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento delle ritenute risulti da un atto di data certa, quale un verbale del Consiglio di Amministrazione o l’atto costitutivo del consorzio.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto