NULL
Novità Irpef - Ires
14 Gennaio 2011

Interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica da parte di consorzi di imprese: la ritenuta puo’ essere trasferita alle imprese consorziate.

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 2 del 4 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una consulenza giuridica in merito alla corretta applicazione della ritenuta d’acconto del 10 %, relativa ai bonifici per spese di intervento di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, nel caso di attività svolte da consorzi di imprese.
La questione è stata posta in quanto l’ordinaria condizione dei consorzi di imprese è quella del pareggio economico e, quindi, generalmente mancano degli importi sui quali i consorzi possono scomputare le ritenute d’acconto Ires subite.
L’Agenzia delle Entrate è giunta alla conclusione che le ritenute subite dai consorzi di imprese con attività esterne e senza finalità lucrative, per le prestazioni di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, una volta azzerati gli eventuali debiti Ires dei consorzi medesimi, possono essere trasferite alle singole imprese consorziate che hanno effettivamente eseguito i lavori.
Ciò, però, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento delle ritenute risulti da un atto di data certa, quale un verbale del Consiglio di Amministrazione o l’atto costitutivo del consorzio.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto