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Novità Irpef - Ires
14 Maggio 2011

Interessi sui mutui per l’abitazione principale, detrazioni del 36 e del 55 per cento, trattamento fiscale degli assegni di mantenimento dei figli naturali, spese sanitarie: l’Agenzia delle Entrate risponde a numerosi quesiti in materia di Irpef.

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Con la Circolare n. 20 del 13 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti in materia di Irpef.

In primo luogo, sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti in merito alla detrazione degli interessi sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.

In caso di coniugi, comproprietari dell’immobile e cointestatari del mutuo, che si separano, gli interessi potranno essere detratti interamente dal coniuge che, in attuazione del decreto di omologazione della separazione consensuale, è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato le residue rate del mutuo, anche se non è intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo originario.
E’ necessario, però, che il cosiddetto ‘”accollo interno” risulti da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è sostenuto dal coniuge proprietario.

Le stesse considerazioni valgono nel caso nel quale il mutuo originario sia intestato ad uno solo dei due coniugi e, con la separazione, l’altro coniuge sia divenuto proprietario esclusivo dell’immobile ed abbia assunto l’obbligo di assolvere le residue rate del mutuo.   

Ancora, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di mutui “misti”, ossia stipulati in parte per l’acquisto ed in parte per la ristrutturazione dell’abitazione principale, in mancanza di una indicazione nel contratto di mutuo o nel contratto di acquisto dell’abitazione o in altra documentazione della Banca mutuante, il contribuente potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale sia attestato quale somma sia imputabile, ai fini dell’agevolazione della detrazione per gli interessi passivi (prevista esclusivamente per gli interessi dovuti per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione), all’acquisto, appunto, dell’abitazione e quale alla ristrutturazione.

Riguardo, inoltre, al mutuo contratto dal nudo proprietario per l’acquisto della piena proprietà dell’immobile concesso, poi, in usufrutto al figlio, è stato affermato che l’acquirente potrà esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile.

Ulteriori chiarimenti sono stati, inoltre, forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla detrazione d’imposta del 36 % per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo.

Nel caso nel quale entrambi i coniugi sostengano le spese di ristrutturazione, ma le relative fatture ed i bonifici siano intestati ad uno solo dei coniugi, la detrazione spetta anche all’altro, a condizione che nelle fatture venga annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo. Egli, inoltre, per beneficiare della detrazione, dovrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

Inoltre, nel caso di immobile ristrutturato dal de cuius, l’erede, per continuare a fruire della detrazione del 36 %, deve avere la immediata disponibilità dell’immobile stesso, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito ad abitazione principale. Se l’erede concede l’immobile in comodato non può più disporne in modo diretto ed immediato e, quindi, non può continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.   

Ancora, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione Irpef del 36 % è ammessa per l’installazione di addolcitori di acqua domestici solo se comporti modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o dei relativi impianti.

L’Agenzia si è, poi, soffermata su alcune questioni relative alla detrazione del 55 % per interventi di risparmio energetico.

In tale ambito, è stato precisato che i contribuenti non possono rettificare telematicamente il contenuto delle schede informative inviate all’Enea per gli anni 2007 e 2008. Il diritto ad usufruire della detrazione del 55 % per le spese che non risultano da tali schede informative può essere riconosciuto ugualmente se, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, i contribuenti documentino anche le spese non risultanti dalle schede originariamente inviate all’Enea.  
 
Deve, invece, considerarsi indebita la detrazione delle spese sostenute nel 2009, non risultanti né dalla scheda informativa inviata originariamente all’Enea, né dalla scheda rettificativa, che costituisce, dal periodo d’imposta 2009, l’unica modalità per far valere delle spese non indicate nella comunicazione originaria.

In caso di immobile utilizzato dal contribuente sia ai fini professionali, sia ai fini abitativi, potrà esserci la detrazione del 55 % anche in relazione a spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico che siano state dedotte, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, nella misura del 50 %, purché naturalmente ricorrano le altre condizioni richieste dalla legge per fruire del beneficio.

Inoltre, sono stati forniti alcuni chiarimenti riguardo alle agevolazioni fiscali in favore dei disabili.

L’Agenzia ha, poi, risposto ad altre domande relative a varie questioni.

Ha, ad esempio, affermato che gli assegni periodici per il mantenimento dei figli naturali devono essere assoggettati allo stesso trattamento fiscale degli assegni per il mantenimento dei figli legittimi: le somme in questione sono escluse dalla base imponibile del percipiente e non possono essere dedotte dal reddito dell’erogante.

Inoltre, è stato precisato che è ammessa la detrazione per le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, anche senza prescrizione medica.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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