NULL
Novità Irpef - Ires
21 Aprile 2007

Interessi passivi detraibili per le cooperative edili

Scarica il pdf

Con Risoluzione 19 aprile 2007, n. 71 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le cooperative edilizie a proprietà indivisa non possono dedurre, ai fini fiscali, gli interessi passivi relativi ai prestiti contratti per l’acquisizione degli immobili assegnati in godimento ai soci a scopo abitativo. Possono, tuttavia, fruire della detrazione del 19% sui mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale.

Secondo l’Agenzia, le cooperative a proprietà indivisa, svolgono attività d’impresa e pertanto è ad esse applicabile l’art. 90, commi 1 e 2, TUIR, secondo il quale le spese e gli altri componenti negativi relativi agli immobili patrimoniali che non costituiscono beni strumentali e alla cui produzione non è finalizzata l’attività d’impresa, non sono deducibili dal reddito.

Tuttavia, stante la particolare natura e le finalità di tali cooperative, la Finanziaria 2001, ha esteso a queste alcuni benefici tipici delle persone fisiche, tra cui la possibilità di dedurre la rendita catastale attribuita all’unità abitativa adibita ad abitazione principale. Per ragioni di simmetria, l’Agenzia ritiene, pertanto, possibile, per la cooperativa, detrarre gli interessi passivi dei mutui ipotecari erogati in proporzione al valore degli immobili assegnati ai soci e da questi adibiti ad abitazione principale.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto