Con Risoluzione 22 maggio 2007, n. 109, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che dovranno essere utilizzati per l’esposizione, nel modello F24, degli interessi applicabili sugli importi dovuti per ravvedimento operoso (articolo 13, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).
I nuovi codici tributo, da utilizzare quindi per il versamento dei soli interessi, sono i seguenti:
- ” 1989 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – IRPEF“;
- ” 1990 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – IRES“;
- ” 1991 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – IVA“;
- ” 1992 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Imposte sostitutive“;
- ” 1993 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – IRAP“;
- ” 1994 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale”
- ” 1995 “, denominato “Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale“.
L’Amministrazione finanziaria precisa inoltre che:
“le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.“.
Fonte: www.seac.it
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