La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 19692 del 27 settembre 2011, ha riconosciuto la legittimità dell’accertamento effettuato sulla base della presunzione, applicata ad un contribuente non riconducibile alle categorie dei lavoratori autonomi e degli esercenti attività d’impresa, che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscano reddito.
E’ stato, così, respinto il ricorso presentato da un contribuente estraneo, appunto, alle categorie suddette (amministratore di azienda legato ad essa da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) che si era visto notificare un avviso di accertamento con il quale gli era stato rettificato il reddito dichiarato e, in particolare, era stato accertato un maggior reddito di lavoro autonomo, sulla base degli ingenti versamenti riscontrati su due conti correnti bancari a lui intestati.
Le norme sull’attività di accertamento, secondo la Suprema Corte, hanno portata generale e, pertanto, riguardano la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività dagli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengono. E ciò vale anche per le norme che prevedono delle presunzioni in materia.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale