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26 Marzo 2011

Incendio delle scritture contabili: la documentazione puo’ essere ricostruita superando i limiti ordinari della prova.

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Con la Sentenza n. 5182 del 4 marzo 2011, la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo ad un ricorso presentato dal curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che, come aveva già fatto la Commissione Tributaria Provinciale, aveva riconosciuto che, nel caso di specie, nel quale le scritture contabili della società contribuente erano andate completamente distrutte per un incendio, poteva essere legittimamente condotto dall’Amministrazione finanziaria un accertamento ex art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 e, allo stesso tempo, il ricorrente poteva, per valere il proprio diritto alla detrazione Iva, ricostruire la documentazione, chiedendo ai fornitori ed ai clienti le copie delle fatture.   

Si precisa che il ricorrente (curatore fallimentare) aveva, però, sostenuto di essere nell’impossibilità di recuperare copie di contabilità e documenti risalenti a cinque anni prima dell’apertura della procedura, disponibili da parte di fornitori e clienti della società fallita, quando era ancora in attività, non identificabili in alcun modo da parte del curatore medesimo.

La Suprema Corte ha affermato che quando il contribuente dimostri di essere nell’impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi copia della fatture, si deve fare riferimento alla regola generale fissata dall’art. 2724, n. 3, del codice civile. Secondo tale disposizione, la perdita senza colpa del documento, che occorre alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non integra un ragione di esenzione dall’onere della prova, né sposta il medesimo onere della prova sulla controparte, ma rileva esclusivamente come situazione autorizzativa della prova per testimoni (o per presunzioni), in deroga ai limiti per essa previsti.

Poteva, così, essere superato, in tali circostanze, anche il limite generale secondo il quale la prova per testimoni non è ammessa nel processo tributario.    

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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