Nella Circolare n. 5 dell’11 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi.
Riguardo agli effetti dell’applicazione dell’Imu sulla base imponibile dell’Irpef, è stato precisato che l’effetto sostitutivo dell’Irpef determina l’esclusione dalla base imponibile di questa imposta del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti ad Imu.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disposizione contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi secondo la quale l’Irpef non è dovuta, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo non superiore a 500 Euro. Nel verificare il superamento del limite dei 500 Euro non bisogna considerare i redditi degli immobili per i quali è dovuta soltanto l’Imu.
Nella Circolare è precisato che il contribuente è comunque tenuto ad indicare nel modello 730 o nel modello Unico persone fisiche, nei quadri destinati ai redditi dei terreni e dei fabbricati, i dati di tutti i terreni ed i fabbricati posseduti, anche se i relativi redditi sono sostituiti dalla cedolare secca e dall’Imu.
E’ stato, inoltre, ricordato che l’Imu non è deducibile dalla base imponibile dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.
Riguardo ancora all’effetto sostitutivo dell’Imu rispetto all’Irpef ed alle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che immobili non locati sono non soltanto quelli tenuti a disposizione, ma anche quelli concessi in comodato gratuito e quelli destinati ad uso promiscuo del professionista.
Continuano, invece, ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi, il reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, i redditi fondiari diversi da quelli ai quali si applica la cedolare secca, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ed i redditi posseduti da soggetti passivi dell’Ires.
Inoltre, si applica regolarmente l’Irpef ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli (non produttivi di reddito dominicale, ma di redditi diversi) ed alle indennità di occupazione (che rientrano nella categoria dei redditi diversi).
Qualora si verifichi un’ipotesi di esenzione dall’Imu, devono continuare ad applicarsi le regole ordinarie che disciplinano l’Irpef e le relative addizionali. Però, i fabbricati rurali ad uso strumentale situati nei Comuni montani, esenti dall’Imu, non sono assoggettati all’Irpef.
Ancora, se un immobile è locato soltanto per una parte del periodo d’imposta, l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali dovute per il reddito fondiario relativo alla parte del periodo d’imposta nel quale l’immobile non è locato. Per la restante parte del periodo d’imposta, il reddito fondiario derivante dall’immobile locato è assoggettato ad Irpef ed alle relative addizionali calcolate secondo le regole ordinarie.
Nel caso di locazione di una parte dell’abitazione principale, si applica soltanto l’Imu se l’importo della rendita catastale rivalutata del 5 % risulta essere maggiore del canone annuo di locazione. Sono, invece, dovute sia l’Imu che l’Irpef, o la cedolare secca, se l’importo del canone di locazione è di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5 %.
Nella Circolare, sono stati presi in considerazione anche altre ipotesi particolari, come quella dei redditi fondiari posseduti da società semplici.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.