Con Sentenza 18 dicembre 2009, n. 26664, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di appalti, il pagamento delle imposte dovute sui corrispettivi va effettuato a collaudo avvenuto.
Infatti, secondo i giudici della Suprema Corte, “concorrono a formare il reddito d’impresa i ricavi per corrispettivi degli appalti ultimati“, ossia di quelli nei confronti dei quali è intervenuta accettazione da parte del committente.
In particolare, il collaudo rappresenta l’atto costitutivo del diritto dell’appaltatore al conseguimento del corrispettivo.
Fonte: www.seac.it
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