Ancora una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14 maggio 2012. Si tratta della n. 50, con la quale è stato istituito il codice tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’imposta dovuta sui redditi derivanti da pignoramento presso terzi.
La normativa in materia prevede che le disposizioni relative alle ritenute alla fonte siano applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato mediante pignoramento, anche presso terzi, in base ad un’ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali deve essere operata la ritenuta alla fonte. In particolare, in caso di pignoramento presso terzi, i terzi medesimi devono operare, all’atto del pagamento delle somme, la ritenuta nella misura del 20 %.
In virtù di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010, il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Per il versamento dell’imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, derivanti da pignoramento presso terzi, dovuta dal creditore pignoratizio, è istituito, appunto, conla Risoluzionedel 14 maggio 2012, il codice tributo “4040”.
Il codice deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale è effettuato il versamento. Inoltre, il medesimo codice tributo può anche essere utilizzato in caso di compensazione ed allora dovrà essere inserito in corrispondenza della colonna degli “Importi a credito compensati”.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.