NULL
Novità Irpef - Ires
14 Dicembre 2013

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze per la cessione di titoli e partecipazioni: istituito il codice per il versamento dell’acconto.

Scarica il pdf

Con la Risoluzione n. 88 del 9 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute, a titolo di acconto, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni ed altri proventi finanziari, da parte degli intermediari.

Nella Risoluzione è ricordato che il Decreto Legge n. 133 del 30 novembre 2013 (il medesimo provvedimento con il quale è stata cancellata la seconda rata dell’Imu sull’abitazione principale) ha previsto che, a decorrere dall’anno 2013, i soggetti che applicano l’imposta sostitutiva suddetta, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 % dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno. Il versamento effettuato, inoltre, può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

Il codice tributo istituito è il codice “1140”, denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari – ACCONTO – art. 2, c. 5, dl 30 novembre 2013, n. 133”.

Il codice tributo in questione deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “Importi a debito versati”, e deve essere indicato, nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta al quale si riferisce il versamento.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
26 Luglio 2024
Le indicazioni dell’agenzia delle entrate sul ravvedimento speciale

Per aderire all'istituto del ravvedimento speciale, è necessario effettuare il...

26 Luglio 2024
Flexible Benefit

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere...

26 Luglio 2024
Se l’investimento non è nuovo, nessun credito d’imposta 4.0

Una società non può beneficiare del credito d'imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto