Con Risoluzione 8 maggio 2008, n. 189, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente ribadito che l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle Società non operative che hanno deliberato lo scioglimento agevolato nel 2007 (ai sensi dell’art.1, commi 111-117, Legge n. 296/2006) e terminano la procedura di liquidazione nel 2008, resta fissata al 25%.
Come già precisato nella Circolare n. 9/E, possono avvalersi delle disposizioni più favorevoli previste dalla Finanziaria 2008 solo le società che hanno deliberato la messa in liquidazione (o la trasformazione in società semplice), a decorrere dal 1º gennaio 2008, sempre che esse risultino non operative con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Nella Risoluzione n. 189/2008, viene precisato, quindi, che una procedura di liquidazione aperta nel 2007 non può essere revocata e riproposta nel 2008 al fine di giungere al vantaggio dell’aliquota più favorevole.
Fonte: www.seac.it
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