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Novità Irpef - Ires
19 Febbraio 2011

Imposta sostitutiva per i premi di produttivita’: l’accordo che li prevede deve essere territoriale o aziendale e puo’ non essere scritto.

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Con la Circolare n. 3 del 14 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito dei chiarimenti in merito all’agevolazione fiscale consistente nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 % sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in relazione ad incrementi di produttività.

In primo luogo, l’Agenzia ha ricordato che, per il periodo d’imposta 2011, il Decreto Legge n. 78 del 2010 ha previsto l’applicazione dell’imposta sostitutiva in questione entro il limite complessivo di 6.000 Euro lordi per i lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore ai 40.000 Euro.

Il dipendente può rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva.

L’agevolazione è, inoltre, applicabile solo se la retribuzione premiale è erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (non sulla base di contratti collettivi nazionali o di accordi individuali tra il datore di lavoro ed il prestatore di lavoro).

Possono costituire accordi che introducono premi per incrementi di produttività anche accordi collettivi che non sono inseriti in un documento cartolare.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione è sufficiente che il datore di lavoro attesti nel CUD che le somme sono correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, e che le medesime somme sono erogate in attuazione di quanto previsto in uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, deve fornire prova.

Non è necessario che l’accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiarino che le somme corrisposte sono finalizzate ad incrementi di produttività. E’ sufficiente, infatti, che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che, sulla base della valutazione del datore di lavoro, siano da considerarsi tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale.

Nella Circolare, sono stati anche individuati i principali istituti che possono dare luogo all’applicazione della misura: la retribuzione relativa allo straordinario; il compenso per il lavoro supplementare in caso di lavoro a tempo parziale;  le somme erogate per il lavoro notturno; la maggiorazione per il lavoro festivo.

Infine, è stato precisato, con riguardo ai lavoratori in somministrazione che dipendono da agenzie del lavoro, che l’imposta sostitutiva si applica anche qualora le somme corrisposte si riferiscano a prestazioni rese nel settore della pubblica amministrazione (si tratta comunque di dipendenti del settore privato).

     

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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