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15 Ottobre 2011

Imposta comune sulle transazioni finanziarie: proposta della Commissione Europea e raccolta di osservazioni da parte del Dipartimento delle Finanze.

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Il 28 settembre 2011, la Commissione Europea ha presentato una proposta di Direttiva riguardante l’istituzione di un sistema comune a tutti gli Stati membri di imposta sulle transazioni finanziarie.

Secondo quanto affermato dalla Commissione nella proposta medesima, quest’ultima rappresenta un primo passo per: evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari, visto il crescente numero di provvedimenti fiscali nazionali non coordinati attualmente al varo; assicurare il giusto contributo degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi, nonché la parità di condizioni con gli altri settori dal punto di vista fiscale (la maggior parte dei servizi finanziari ed assicurativi, infatti, è esente da Iva); creare i disincentivi opportuni per le transazioni che non contribuiscono all’efficienza dei mercati finanziari, integrando le misure regolamentari mirate ad evitare crisi future.

L’imposta verrebbe applicata alla transazioni, in tutti i campi, di strumenti finanziari. Si tratta sia di strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, sia di strumenti del mercato monetario (ad eccezione degli strumenti di pagamento), sia delle quote o azioni di organismi d’investimento collettivo, sia dei contratti derivati. L’imposta, inoltre, riguarderebbe anche le transazioni negoziate fuori borsa.

Nella proposta è, altresì, precisato che le transazioni con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sarebbero, invece, escluse dal campo di applicazione per evitare ripercussioni sulle possibilità di rifinanziamento degli enti finanziari o sulle politiche monetarie in generale.

Il campo di applicazione dell’imposta riguarderebbe, in particolare, le transazioni finanziarie effettuate dagli enti finanziari, che agiscono in veste di una delle parti coinvolte in una transazione finanziaria, per conto proprio o per conto di altri soggetti, o che agiscono a nome di uno dei partecipanti alla transazione.

Per l’applicazione dell’imposta uno dei partecipanti alla transazione dovrà essere stabilito sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea.

Le transazioni riguardanti azioni ed obbligazioni verrebbero assoggettate ad imposta con applicazione di un’aliquota fissata da ogni singolo Stato membro, non inferiore allo 0,1 %, mentre alle transazioni riguardanti i contratti derivati verrebbe applicata un’aliquota non inferiore allo 0,01 %.

L’imposta dovrebbe entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il Dipartimento delle Finanze ha invitato gli interessati ad inviare dei contributi e delle osservazioni sulla proposta della Commissione. L’invio potrà avvenire entro il 30 ottobre 2011, tramite il sito Internet del Dipartimento.

 

   

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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