Con Risoluzione 14 ottobre 2008, n. 381, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, ha chiarito che spetta all’usufruttuario e non al nudo proprietario dichiarare il reddito fondiario dell’immobile concesso il locazione, pur in presenza di un contratto nel quale figura come comodatario del bene.
L’Amministrazione finanziaria ricorda, infatti, che i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che possiede il bene a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.
Con il contratto di comodato non si verifica il trasferimento della proprietà del bene, e di conseguenza, non si trasferisce la titolarità del reddito fondiario.
Fonte: www.seac.it
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