La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15249 del 24 giugno 2010, ha affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini dell’assoggettabilità all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, requisito che deve essere oggetto di accertamento in sede di merito ed è insindacabile, se adeguatamente motivato, in sede di legittimità, ricorre quando il contribuente:
– risulti in qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione;
– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, o ricorra in modo non occasionale al lavoro altrui.
Tali principi, secondo la pronuncia in questione, valgono non solo per coloro che svolgono attività professionali, ma anche per coloro che conseguono un reddito d’impresa, ossia per gli imprenditori. Nel caso di specie, la non assogettabilità all’Irap è stata affermata con riferimento ad un elettricista.
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