NULL
Novità Irpef - Ires
23 Luglio 2010

Il piccolo imprenditore non è soggetto ad Irap: ordinanza della Cassazione del 24 giugno 2010.

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15249 del 24 giugno 2010, ha affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini dell’assoggettabilità all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, requisito che deve essere oggetto di accertamento in sede di merito ed è insindacabile, se adeguatamente motivato, in sede di legittimità, ricorre quando il contribuente:

– risulti in qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione;

– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, o ricorra in modo non occasionale al lavoro altrui.

Tali principi, secondo la pronuncia in questione, valgono non solo per coloro che svolgono attività professionali, ma anche per coloro che conseguono un reddito d’impresa, ossia per gli imprenditori. Nel caso di specie, la non assogettabilità all’Irap è stata affermata con riferimento ad un elettricista.   

 

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto