NULL
Novità Irpef - Ires
23 Luglio 2010

Il piccolo imprenditore non è soggetto ad Irap: ordinanza della Cassazione del 24 giugno 2010.

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15249 del 24 giugno 2010, ha affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini dell’assoggettabilità all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, requisito che deve essere oggetto di accertamento in sede di merito ed è insindacabile, se adeguatamente motivato, in sede di legittimità, ricorre quando il contribuente:

– risulti in qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione;

– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, o ricorra in modo non occasionale al lavoro altrui.

Tali principi, secondo la pronuncia in questione, valgono non solo per coloro che svolgono attività professionali, ma anche per coloro che conseguono un reddito d’impresa, ossia per gli imprenditori. Nel caso di specie, la non assogettabilità all’Irap è stata affermata con riferimento ad un elettricista.   

 

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
17 Gennaio 2025
Richiesta dell’agevolazione “prima casa” nella successione oltre i 12 mesi

La possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale legata all'acquisto della "prima...

17 Gennaio 2025
Patente a crediti nei cantieri

La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i...

17 Gennaio 2025
Imposta minima globale: pubblicato il IV decreto attuativo

Si delinea ulteriormente il quadro normativo nazionale sulla global minimum tax (Imposta...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto