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Novità Irpef - Ires
11 Marzo 2011

I titolari di immobili di interesse storico non devono specificare il canone di locazione nell’Unico.

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Con la Risoluzione n. 28 del 9 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico concessi in locazione.

L’Agenzia ha richiamato l’articolo 11, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale il reddito di tali immobili deve essere determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

La Corte di Cassazione ha successivamente affermato, con un orientamento costante, che tali modalità di determinazione del reddito valgono sia per immobili concessi in locazione ad uso abitativo, sia per immobili oggetto di locazioni ad uso diverso.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, precisato che di tali peculiarità bisogna tener conto in sede di compilazione dei modelli 730/2011 e Unico/2011: i contribuenti titolari di diritti reali sugli immobili in questione possono compilare il quadro dei redditi dei fabbricati di tali modelli senza indicare l’importo del canone di locazione. Possono, infatti, limitarsi ad inserire gli altri dati e ad indicare nella colonna 2, destinata all’utilizzo, il codice residuale 9. Il codice di utilizzo 9 è da considerarsi incompatibile con l’indicazione del canone di locazione.      

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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