Con Sentenza n. 21/2/09, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha stabilito che i costi sostenuti per l’acquisto e l’utilizzo di strumenti informatici e dei relativi applicativi necessari per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo professionale non possono essere considerati significativi di un’organizzazione autonoma nell’ambito dell’attività svolta.
La Ctr Lazio ha infatti precisato che ai fini IRAP deve essere valutata la totalità degli elementi che concorrono a determinare l’attività professionale e non semplicemente l’entità dei costi sostenuti.
Fonte: www.seac.it
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