Con Sentenza 28 ottobre 2009, n. 22790, la Corte di Cassazione ha disposto che ciascuna società partecipante ai consorzi di aziende non può dedurre tutte le spese sostenute sulla base del “patto consortile”, ma soltanto quelle direttamente riferibili alla sua attività in base al principio di inerenza.
Inoltre, i giudici hanno ribadito il seguente concetto:
- le spese di pubblicità sono soltanto quelle sostenute per sponsorizzare un prodotto;
- le spese di rappresentanza sono quelle sostenute al fine di accrescere il nome dell’azienda.
Tale distinzione assume particolare importanza in quanto comporta un diverso regime di deducibilità delle predette voci.
Fonte: www.seac.it
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