Con Risoluzione 27 gennaio 2009, n. 21, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alle operazioni di fusione tra Paesi residenti nella UE e il rispetto dei requisiti per beneficiare della neutralità fiscale di cui all’art. 178, TUIR.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’operazione di fusione intracomunitaria tra due società, dalla quale deriva una struttura nazionale che svolge solo attività di distribuzione e di deposito, non costituisce una operazione riconducibile alla fusione transfrontaliera di cui agli artt. 178 e 179, TUIR; pertanto, non può beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto.
L’esclusione deriva dalla supposta inesistenza di una struttura produttiva qualificabile fiscalmente come stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162, TUIR.
Fonte: www.seac.it
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