Con Risoluzione 26 ottobre 2009, n. 263, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interessi attivi maturati sui depositi della procedura fallimentare sono soggetti a tassazione in capo all’assuntore.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, infatti, l’assuntore, con la chiusura della procedura fallimentare, è divenuto l’unico soggetto a cui far riferimento per attribuire i frutti derivanti dagli impegni assunti nel concordato.
Fonte: www.seac.it
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