Con Risoluzione 12 novembre 2008, n. 433, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione, introdotta dalla Finanziaria 2008, per l’estromissione dei beni posseduti dall’imprenditore individuale non può essere estesa alle società di persone che non abbiano ricostituito la pluralità dei soci entro il termine di sei mesi. In questi casi, infatti, non si ha la qualifica di impresa individuale necessaria per beneficiare dell’agevolazione.
L’Amministrazione finanziaria ha ricordato, inoltre, che il passaggio dalla società in nome collettivo all’impresa individuale non avviene automaticamente con il decorso dei sei mesi, ma si realizza con la previa liquidazione del patrimonio sociale e l’estinzione della società.
Considerato anche il ritardo con cui è arrivata la precisazione in esame, i soggetti che avessero effettuato l’estromissione pur non avendone diritto, potranno presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva entro 48 mesi dal versamento della stessa.
Fonte: www.seac.it
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