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Novità Irpef - Ires
11 Maggio 2013

Errore nella dichiarazione dei redditi: e’ impugnabile la cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione se l’errore viene corretto dal contribuente.

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La Sesta SezioneCivile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10647 del 7 maggio 2013, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, cassatola Sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto e rinviato ad altra sezione della medesima Commissione che dovrà procedere al riesame della controversia e pronunciarsi nel merito.

Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava una cartella di pagamento liquidata dall’Amministrazione Finanziaria ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’Irap dell’anno 2004.

La Cortedi Cassazione, per la risoluzione delle questioni poste dal ricorrente, ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che abbia commesso un errore a suo danno nella compilazione della denuncia dei redditi può emettere una dichiarazione correttiva e non è tenuto a seguire la procedura di rimborso di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

La correzione può, inoltre, essere effettuata anche in sede di impugnazione di una cartella di pagamento, emessa in base alla dichiarazione del contribuente, non essendo di ostacolo il limite previsto dal comma 3 dell’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 (secondo il quale la cartella sarebbe impugnabile soltanto per vizi propri). In questo caso, infatti, non viene in rilievo un vizio della cartella, ma l’errore del contribuente, e l’esigenza del rispetto del principio della capacità contributiva e della obiettiva legalità dell’azione amministrativa.

La Suprema Corteha ritenuto che i Giudici di secondo grado non abbiano emesso la propria pronuncia nel rispetto dei principi suddetti. Hanno, infatti, ritenuto erroneamente infondata la pretesa del contribuente, sulla base della sola considerazione che l’impugnazione della cartella di pagamento fosse consentita soltanto per vizi propri e non anche, come nel caso in questione, quando la liquidazione sia stata effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla base della dichiarazione del contribuente.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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