Con Risoluzione 27 luglio 2009, n. 192, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le erogazioni liberali effettuate dalla Onlus nei confronti di altri soggetti aventi la medesima qualifica, anche utilizzando i fondi del “5 per mille“, possono configurarsi come attività di beneficenza.
In questo modo, i suddetti soggetti possono mantenere la qualifica di Onlus e, pertanto, continuare ad usufruire del relativo regime fiscale agevolato. A tal fine, tuttavia, gli enti destinatari delle erogazioni di denaro devono:
- essere senza scopo di lucro;
- operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 460/1997 (assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, ricerca, etc.).
Fonte: www.seac.it
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