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Novità Irpef - Ires
10 Dicembre 2011

E’ entrata in vigore la nuova Manovra economica. Attenzione puntata sulle nuove imposte e sulle nuove agevolazioni fiscali.

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La nuova Manovra economica è entrata in vigore. Il Decreto Legge, soprannominato “salva Italia” (Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011), contenente disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici, è stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011.

Diverse sono le disposizioni con rilevanza in ambito fiscale.

– L’articolo 1 del Decreto Legge ha introdotto l’aiuto alla crescita economica (Ace). Si tratta di una misura volta a favorire la crescita mediante una riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio e volta a ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e le imprese che si finanziano con capitale proprio. Tale misura prevede che, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio dovrà essere determinato mediante l’applicazione di un’aliquota percentuale individuata con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno. Per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è stata fissata al 3 %. Tale aliquota deve essere applicata alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.   

– L’articolo 2 ha previsto delle agevolazioni fiscali in relazione al costo del lavoro. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, sarà ammesso in deduzione dal reddito, ai fini Irpef ed Ires, un importo pari all’Irap, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato. Inoltre, sempre a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, verrà applicato uno sconto fiscale, consistente in una maggiore deduzione Irap, per le imprese che assumono a tempo indeterminato donne o giovani di età inferiore ai 35 anni. La deduzione è, infatti, aumentata a 10.600 Euro (rispetto ai precedenti 4.600 Euro) e tale importo arriva a 15.200 Euro (prima era di 9.200 Euro) per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato tra i lavoratori di sesso femminile ed i lavoratori di età inferiore ai 35 anni nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  

– Lo sconto del 36 % sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie verrà applicato tutti gli anni a partire dal 1° gennaio 2012. E’ stato, infatti, inserito nel TUIR (articolo 16-bis). Le condizioni per beneficiare dell’agevolazione sono rimaste invariate. La detrazione è stata estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito degli eventi calamitosi, qualora venga dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione del 36 % riguarderà anche le spese per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. La detrazione del 55 % sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili, quindi, verrà inglobata nella detrazione del 36 % a partire dal 1° gennaio 2013. Continuerà ad essere applicata, invece, nel suo ammontare ora conosciuto nel corso del prossimo anno.

– L’articolo 5 ha previsto alcune novità in materia di ISEE. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 maggio 2012, dovranno essere riviste le modalità di determinazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia e della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Inoltre, con il medesimo Decreto saranno individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non potranno più essere riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dal Decreto medesimo. E’ stato precisato che il risparmio derivante dall’applicazione di tale disposizione sarà versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi assegnato al fondo per le politiche sociali e, in particolare, agli interventi in favore delle famiglie numerose, della donne e dei giovani.

– L’articolo 10 ha introdotto un regime premiale per alcuni soggetti. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale o attività d’impresa in forma individuale o associativa che rispettano determinate condizioni saranno applicati la semplificazione degli adempimenti amministrativi, l’assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva, l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore), la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (salvo che per alcune violazioni). Le condizioni richieste per l’applicazione di questi benefici  
sono: il contribuente deve provvedere all’invio telematico all’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; il contribuente deve, inoltre, istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata. Per i soggetti che, oltre a rispettare le condizioni predette, non si trovano in regime di contabilità ordinaria, sono riconosciuti ulteriori benefici: la determinazione del reddito Irpef secondo il criterio di cassa e la predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni Irpef ed Irap; l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e della tenuta del registro dei beni ammortizzabili; l’esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini Iva. Tale regime premiale trova applicazione previo esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del regime medesimo. Gli obblighi che incombono su coloro che esercitano l’opzione per tale regime possono essere adempiuti dai contribuenti direttamente o tramite un intermediario abilitato.

– L’articolo 11 ha stabilito che chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’ambito dell’accertamento tributario, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è soggetto a sanzioni penali, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Nel medesimo articolo è previsto che, a partire dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari saranno obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni relative ai rapporti finanziari ed ogni informazione relativa ai rapporti medesimi necessaria ai fini dei controlli fiscali.
Le modalità secondo le quali dovrà essere effettuata la comunicazione in questione verranno stabilite da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari.
Le informazioni così fornite saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

– L’articolo 12 ha ridotto a 1.000 Euro il limite oltre il quale i pagamenti non potranno essere effettuati in contanti.
Ancora, è stato stabilito che le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti dovranno essere effettuate mediante l’utilizzo di strumenti telematici. Tali pagamenti dovranno avvenire in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori o con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari scelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno comunque superare l’importo di 500 Euro.
Inoltre, lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 500 Euro, dovranno essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante o mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate.
E’ stato, altresì, disposto che i rapporti relativi agli accrediti dei trattamenti pensionistici minimi, degli assegni e delle pensioni sociali, dovranno essere esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Le banche e gli altri intermediari finanziari non potranno addebitare alcun costo in relazione a tali rapporti.

– L’articolo 13 ha previsto l’anticipazione in via sperimentale, a partire dal 2012, dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria. L’applicazione a regime dell’imposta è fissata, invece, per il 2015.
Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. La base imponibile è rappresentata dal valore degli immobili determinato in questo modo: all’ammontare delle rendite risultanti al catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 %, devono essere applicati dei moltiplicatori. In particolare, si tratta di moltiplicare il valore predetto per 160, in caso di fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10; per 140 in caso di fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; per 80 in caso di fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; per 60 in caso di fabbricati classificati nel gruppo catastale D; per 55 in caso di fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli la base imponibile dell’imposta è rappresentata dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante al catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno dell’imposizione, rivalutato del 25 %, un moltiplicatore pari a 120.
L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 %. I Comuni potranno modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali.
Inoltre, l’aliquota di base è ridotta allo 0,4 % per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Anche in questo caso, i Comuni potranno modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali.
E’ stata, altresì, prevista una detrazione di 200 Euro in relazione all’imposta dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale ed alle relative pertinenze.

– Con l’articolo 14 è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (in sostituzione della Tarsu) che troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2013. Il tributo sarà dovuto da tutti coloro che possiedono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto, la superficie assoggettabile al tributo sarà pari all’80 % della superficie catastale.
Verrà, poi, applicata una maggiorazione pari a 0,30 Euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, che potranno modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 Euro, eventualmente graduandola in relazione alla tipologia dell’immobile e della zona nella quale è ubicato.
I Comuni, inoltre, potranno prevedere delle riduzioni della tariffa, fino ad una misura del 30 %, nel caso, ad esempio, di abitazioni con un solo occupante o di abitazioni occupate da soggetti che risiedono, per più di sei mesi all’anno, all’estero.

– L’articolo 15 ha previsto l’aumento delle accise sui carburanti. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’accisa sul gasolio usato come carburante sarà rimborsato ad alcune categorie di soggetti, come coloro che svolgono attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate o coloro che svolgono attività di trasporto pubblico locale.

– L’articolo 16 ha previsto un aumento delle imposte sulle auto potenti, sulle barche di lunghezza superiore ai 10 metri, sugli elicotteri e gli aerei privati.

– In virtù dell’articolo 17, le imprese e le società che utilizzano la radio e la televisione per realizzare maggiori guadagni e per attirare clienti dovranno indicare, nella dichiarazione dei redditi, il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale e gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi.

– All’articolo 18 è stato previsto che a decorrere dal 1° ottobre 2012 e fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 % e del 21 % saranno incrementate di 2 punti percentuali. Nel 2013 continuerà ad essere applicato tale incremento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote saranno ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

– All’articolo 19 è stata prevista l’applicazione di un’imposta straordinaria dell’1,5 % sulle attività rimpatriate o regolarizzate usufruendo dello scudo fiscale. Rimangono dei dubbi sulla possibilità di applicare concretamente questa misura.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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