NULL
Novità Irpef - Ires
6 Ottobre 2008

Doppio regime di decorrenza dei termini per l’istanza di rimborso: Corte di Cassazione

Scarica il pdf

Con Sentenza 9 settembre 2008, n. 23074, la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha disposto che l’istanza di rimborso di imposte versate in acconto può essere presentata al più tardi entro 48 mesi decorrenti dal giorno del singolo versamento se lo stesso risulti non dovuto già al momento della sua effettuazione.

La Corte ha, pertanto riformato la sentenza della CTR Lazio, stabilendo che il termine decadenziale di 48 mesi, previsto dall’articolo 38, DPR n. 602/1973, decorre dal giorno del versamento:

  • del saldo, nel caso di eccedenza di importi corrisposti rispetto al tributo dovuto al momento del saldo o in una successiva determinazione in via definitiva;
  • dei singoli acconti, se questi non risultano dovuti fin dal momento della loro effettuazione.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
17 Aprile 2026
Affitti brevi

Affitti brevi: Cosa sono? Gli affitti brevi sono contratti di locazione di immobili...

17 Aprile 2026
Partita IVA per Nutrizionista: cosa sapere, costi e tasse

Aprire e gestire Partita IVA per Nutrizionista: ecco cosa sapere, quali sono gli oneri,...

17 Aprile 2026
ISA 2026 e CPB 2026–2027: cosa cambia davvero per i dati precalcolati

Il provvedimento del 13 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate introduce un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto